Art. 9.
(Locali e attrezzature).

      1. Il locale nel quale sono eseguite le attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente deve possedere tre aree tecniche, distinte e separate, le cui superfici devono essere rivestite con materiali impermeabili e facilmente lavabili:

          a) area destinata all'esecuzione dei tatuaggi, del piercing o del trucco permanente;

          b) area di servizio, attrezzata con lavabo servito da acqua calda e fredda, destinata alla pulizia degli strumenti e nella quale sono stoccati i contenitori dei rifiuti speciali destinati allo smaltimento;

          c) area di sterilizzazione nella quale sono conservati i materiali puliti e i materiali sterilizzati.

      2. Il locale di cui al comma 1 deve essere altresì provvisto delle seguenti apparecchiature:

          a) autoclave, le cui caratteristiche tecniche garantiscano almeno un ciclo di sterilizzazione di 121o C di durata almeno pari a 20 minuti;

          b) macchina pulitrice ad ultrasuoni, dotata di accessori quali il temporizzatore, il variatore della frequenza degli ultrasuoni e il termostato.

      3. Tutti gli strumenti occorrenti alle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente devono possedere il certificato di conformità rilasciato dal costruttore o da una società abilitata.

 

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